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Legislatura XVII

Proposta emendativa 84.201. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
84.201.

  Al comma 1, lettera p), numero 2), sostituire il capoverso comma 5-ter con i seguenti:

  5-ter. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, in caso di procedimento di mediazione concluso all'incontro informativo, è dovuto unicamente un importo pari al contributo unificato e comunque non superiore ad euro 300 per le controversie per le quali il contributo unificato dovesse essere di importo maggiore, senza il pagamento di ulteriori diritti o indennità. La parte invitata in mediazione non deve corrispondere nulla all'organismo di mediazione per la mera comparizione all'incontro informativo.
  5-quater. In caso di successivo espletamento del giudizio, detti costi possono essere detratti dalla parte istante con quelli da sostenere per il pagamento del contributo unificato, mediante deposito della fattura dell'ente di mediazione al momento dell'iscrizione a ruolo della causa.
  5-quinquies. Le indennità corrisposte agli organismi di mediazione per lo svolgimento dell'incontro informativo negli anzidetti casi sono escluse dal campo IVA ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, limitatamente agli importi indicati nel comma 5-ter.