Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
Art. 84-bis. – (Norme di interpretazione autentica degli articoli 8 e 9 della legge 4 aprile 2007, n. 41). – 1. All'articolo 8, comma 1, della legge 4 aprile 2007 n. 41, per «soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401» deve intendersi che tali provvedimenti debbano essere in atto.
2. All'articolo 8, comma 1, della legge 4 aprile 2007 n. 41, per «soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive» deve intendersi che il divieto posto alle società sportive di corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, sia limitato temporalmente fino al completamento dei cinque anni successivi alla data della condanna e che comunque non operi là dove il soggetto abbia già scontato, anche parzialmente, la misura inflitta con provvedimenti di cui al citato articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 per lo stesso episodio per cui è intervenuta la sentenza di condanna.
3. All'articolo 9, comma 1, della legge 4 aprile 2007 n. 41, per «soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401» deve intendersi che tali provvedimenti debbano essere in atto.
4. All'articolo 9, comma 1, della legge 4 aprile 2007 n. 41, per «soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive» deve intendersi che il divieto posto alle società organizzatrici il gioco del calcio responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso sia limitato temporalmente fino al completamento dei cinque anni successivi alla data della condanna e che comunque non operi là dove il soggetto abbia già scontato, anche parzialmente, la misura inflitta con provvedimenti di cui al citato articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per lo stesso episodio per cui è intervenuta la sentenza di condanna.