Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3. 1. All'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale.»