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Legislatura XVII

Proposta emendativa 82.200. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
82.200.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3. 1. All'articolo 186-bis, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 dopo le parole: «ragionevole capacità di adempimento.» è aggiunto il seguente periodo: «In caso di prosecuzione di contratti con le pubbliche amministrazioni, le prestazioni dei subappaltatori e fornitori rientranti nella filiera delle imprese coinvolte nell'esecuzione dello specifico contratto, come definita ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari dall'articolo 6 del decreto-legge del 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, sono considerate essenziali anche ai sensi dell'articolo 182-quinquies senza necessità di specifica attestazione, e gli importi erogati dalla Stazione Appaltante per lo specifico contratto, vanno da dette imprese prioritariamente impiegati per soddisfare le prestazioni dei subappaltatori e fornitori rientranti nella filiera delle imprese impegnate nell'esecuzione del medesimo contratto definite essenziali.»