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Legislatura XVII

Proposta emendativa 81.01. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
81.01.
inammissibile

  Dopo il Capo V, aggiungere il seguente:

  Capo V-bis. – DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA Art. 81-bis. – (Delega al Governo per la riforma della magistratura onoraria). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 81-ter, uno o più decreti legislativi diretti a:
   a) modificare le disciplina per l'accesso alla magistratura onoraria;
   b) razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati onorari;
   c) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione, nonché modificare la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio;
   d) razionalizzare le circoscrizioni degli uffici giudiziari;
   e) dotare la magistratura onoraria di un organo di autogoverno dedicato e federalista.

  Art. 81-ter. – (Princìpi e criteri direttivi).

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 81-bis, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere che vengano valorizzate le professionalità acquisite con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie;
   b) prevedere la continuità del servizio e dell'incarico al fine di non creare discontinuità nell'attività giurisdizionale fino al compimento del settantacinquesimo anno di età;
   c) prevederle e un organo di autogoverno dedicato alla magistratura onoraria su base regionale composto per meno della metà da rappresentanti degli enti locali e per metà più uno da magistrati onorari;
   d) prevedere un coordinamento centrale tra i vari organi regionali;
   e) prevedere idonee garanzie ai magistrati onorari in caso di malattia o in caso di maternità;
   f) prevedere che i casi di necessità per la funzionalità degli uffici giudiziari i magistrati onorari possano essere impiegati in più funzioni giudiziarie anche presso altri organi giurisdizionali.

  Art. 81-quater. – (Norme di immediata applicazione).

  1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per ulteriori mandati di quattro anni ciascuno, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter della presente legge, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età».
   b) il comma 2 è soppresso;
   c) al comma 2-bis, le parole: «del primo quadriennio» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni quadriennio»;
   b) dopo il comma 2-quater, è aggiunto il seguente:
  «2-quinquies. Fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura in ordine al rinnovo dell'incarico, il giudice di pace continua a prestare servizio. In caso di rinnovo il periodo di proroga legale si computa nel quadriennio. In caso di mancato rinnovo la cessazione dell'incarico avviene all'atto della notifica del decreto del Ministero della giustizia e gli atti emessi rimangono comunque validi».

  Art. 81-quinquies. – (Entrata in vigore). – 1. Gli articoli 81-bis, 81-ter, 81-quater entrano in vigore un mese dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.