stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 73.01. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
73.01.
inammissibile

  Dopo il Capo II, aggiungere il seguente:
  Capo II-bis. – MISURE VOLTE ALL'AUMENTO DELL'EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MAGISTRATURA DI PACE
  Art. 73-bis. – (Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile ed amministrativa). – 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 30.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
  2. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, con esclusione di quelle in cui è stata cagionata la morte di una persona».

  2. Al comma 3 dell'articolo 7 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:
  «3-ter) per le cause relative alla materia condominiale ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini».

  3. All'articolo 7 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:
  «3-bis. Il giudice di pace è altresì competente in materia di esecuzione forzata mobiliare».

  4. All'articolo 9, il comma 2, del codice di procedura civile dopo le parole «per l'esecuzione forzata» è aggiunta la parola «immobiliare».
  5. All'articolo 6, il comma 3, del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150 è sostituito dal seguente: «salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone sempre davanti al giudice di pace».
  6. Sono abrogati i commi 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150.

  Art. 73-ter. – (Normativa in materia di contenzioso pendente).
  1. I giudizi civili di cui all'articolo precedente pendenti dinanzi ai Tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non siano successivamente rimesse in istruttoria.

  Art. 73-quater. – (Disposizioni urgenti in materia di durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace).

  1. All'articolo 7, il comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:
  «1. Il giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per ulteriori mandati di quattro anni ciascuno, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter della presente legge, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età.

  2. All'articolo 7, il comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato.
  3. All'articolo 7, al comma 2-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: «del primo quadriennio» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni quadriennio».
  4. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il comma 2-quinquies:
  «2-quinquies. Fino alla decisione del Consiglio Superiore della Magistratura in ordine al rinnovo dell'incarico, il giudice di pace continua a prestare servizio. In caso di rinnovo il periodo di proroga legale si computa nel quadriennio. In caso di mancato rinnovo la cessazione dell'incarico avviene all'atto della notifica del decreto del Ministero della giustizia e gli atti emessi rimangono comunque validi».