Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il giudice ausiliario, nominato tra i candidati di cui all'articolo 63, comma 3, lettera d) e lettera e), non può svolgere le funzioni presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei tre anni precedenti.