Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 141 e 142 della legge 228 del 2012, dai rispettivi limiti ed effetti sono escluse le spese effettuate dalle Università a valere su entrate proprie o finanziamenti pubblici aventi specifico vincolo di destinazione.