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Legislatura XVII

Proposta emendativa 56.06. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
56.06.
inammissibile

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
  Art. 56.1. – (Disciplina fiscale delle aree demaniali portuali). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, in materia di imposta comunale sugli immobili (Ici) e di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, in materia di imposta municipale propria (Imu), si interpretano nel senso che le aree e le banchine demaniali marittime dei porti, come delimitate dal piano regolatore portuale, ivi comprese le aree e le banchine destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica ed alle infrastrutture stradali e ferroviarie, in quanto compendi destinati ai traffici marittimi ed alle attività e servizi funzionali agli stessi traffici, non sono assoggettate alle predette imposte.
  2. Sono assoggettati alle imposte di cui al precedente comma 1 i fabbricati o porzioni di essi non destinati ai suddetti usi marittimo-portuali che insistono sulle aree demaniali dei porti e sono affidati in concessione, qualora gli stessi fabbricati, rivestendo natura di autonoma unità immobiliare, presentino effettiva autonomia funzionale e reddituale. In tali casi, soggetto passivo dell'imposta è il concessionario.
  3. Gli atti impositivi o sanzionatori relativi all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui al comma 1 perdono efficacia.