Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
55-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, le parole «un terzo» sono sostituite dalle seguenti «il quaranta per cento»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le imposte o le maggiori imposte accertate sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale, per la parte di esse che discende non dall'accertamento di maggiori redditi o componenti positivi non dichiarati dal contribuente, bensì dal disconoscimento di componenti negativi, deduzioni o detrazioni indicate in dichiarazione dal contribuente, ad esclusione di quelle operate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e sempre che il comportamento del contribuente non integri gli estremi della frode ai sensi del decreto legislativo 9 marzo 2000, n. 74.