Al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 1).
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) all'articolo 72-ter dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Le somme di cui ai commi i e 2 accreditate sui conti correnti, devono essere inserite in un'apposita sezione, nella quale non si estendono gli obblighi del terzo pignorato. La sezione è istituita secondo le modalità indicate con apposita delibera della Banca d'Italia. Il Ministero della Giustizia con decreto indica le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.»