Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. – (Soppressione della tenuta della contabilità specifica per l'utilizzo di alcol etilico ad accisa assolta). – 1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici.