stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 41.9. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
41.9.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3.1. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, costituiscono un sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, i residui di estrazione c di lavorazione di marmi c lapidei idonei ad essere usati direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni.
  Qualora il ciclo produttivo preveda l'utilizzo di ulteriori sostanze i residui devono essere conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.
  3.2. I fanghi di segagione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti costituiscono un sottoprodotto se il produttore dimostra che ricorrono i requisiti di cui al comma 1 e per tali residui sia accertata la loro compatibilità ambientale, tenendo conto dei valori di fondo naturale, verificando, con analisi eseguite ogni 1000 metri cubi di produzione o al variare del processo di lavorazione e/o dei prodotti lavorati e comunque almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia, che non siano superati i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato V al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i parametri potenzialmente presenti, in riferimento al ciclo produttivo, selezionati tra le sostanze della tabella 4.1, allegato 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;
  3.3. I materiali di cui ai commi 3.1 e 3.2 possono essere utilizzati, anche nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati nonché per interventi di recupero ambientale sempre che il loro utilizzo sia previsto e ritenuto idoneo da parte del tecnico progettista abilitato.
  3.4. I materiali di cui ai commi 3.1 e 3.2 possono essere utilizzati in relazione alla produzione di aggregati per l'edilizia e le costruzioni in generale nonché in tutti i processi produttivi che permettano l'utilizzo dei materiali medesimi in sostituzione di materiale di cava.
  3.5. L'idoneità allo specifico utilizzo, nei casi previsti ai commi 3.3 e 3.4, deve essere verificata in riferimento alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla Direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione e sue successive modifiche ed integrazioni. Tale idoneità può comunque derivare da processi riconducibili alla normale pratica industriale, secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161/2012 e successive modificazioni.
  3.6. Il produttore dei residui di cui al comma 3.1 è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengano da siti autorizzati all'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e lapidei.