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Legislatura XVII

Proposta emendativa 41.8. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
41.8.
inammissibile

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7.1. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: «3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, qualora obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono delegare alla loro tenuta la cooperativa agricola di cui sono soci o l'attività commerciale che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb). In tale circostanza la cooperativa o l'attività commerciale possono adottare un registro unico in cui vengono annotate il nome e la ragione sociale dei socio produttore, la quantità e la qualità del rifiuto prodotto da ogni singolo socio».
  7.2. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: «9-ter. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica dell'attività commerciale che ha fornito il mezzo tecnico di produzione da cui è derivato il rifiuto qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo».