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Legislatura XVII

Proposta emendativa 41.50. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
41.50.
inammissibile

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale) è aggiunto il seguente: «4-bis. Non costituiscono attività selvicolturale i tagli di vegetazione eseguiti nell'ambito di interventi di manutenzione idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) nelle zone comprese nella fascia A dei piani di assetto idrogeologico (PAI) per i corsi d'acqua per i quali queste sono definite, nelle zone comprese entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda per gli altri corsi d'acqua nonché nelle parti di isole fluviali interessate dalla piena ordinaria; per detti interventi, che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi, non è richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)».