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Legislatura XVII

Proposta emendativa 41.23. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
41.23.

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, costituite da una miscela eterogenea di terreno e di materiali di origine antropica, quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali litoidi, materiali di demolizione, pietrisco tolto d'opera, scorie spente, loppe di fonderia, detriti e fanghi di lavorazione di lavaggio inerti, che compongono un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati, a titolo esemplificativo, per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri nell'ambito di opere edili nonché nell'ambito di ripristini ambientali anche di ex-cave.».

  Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

  2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, per le sole sostanze in comune con la tabella 2 Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee oppure, in alternativa, devono essere sottoposte a verifica qualitativa le acque di falda sottostanti le matrici materiali di riporto.
  Ove le matrici materiali di riporto siano conformi ai limiti del test di cessione oppure le acque sotterranee a detti materiali siano conformi ai limiti previsti dalla tabella 2 Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., le matrici materiali di riporto devono rispettare anche quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati. Le disposizioni del presente comma non si applicano all'articolo 185 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.
  3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione per le sole sostanze in comune con la tabella 2 Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. oppure se le acque sotterranee superano i limiti indicati dalla tabella 2 Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dette matrici sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.