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Legislatura XVII

Proposta emendativa 41.216. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
41.216.
inammissibile

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. In applicazione del diritto di precauzione, degli articoli 9, 32 e 44 della Costituzione italiana e del diritto consolidato degli agricoltori singoli od associati di coltivare e produrre e continuare a coltivare e produrre prodotti vegetali convenzionali e biologici, è fatto divieto a chiunque di introdurre, coltivare, produrre, far circolare sotto ogni forma sul territorio nazionale organismi geneticamente modificati, detti OGM, se preliminarmente non è accertata con sicurezza inoppugnabile la loro innocuità per la salute umana ed animale, nonché l'effetto non irreversibile dell'inquinamento, ad opera degli stessi, delle aree agricole e dell'ambiente.
  7.2 Chi non rispetta il divieto di cui al comma 7.1 è punito con l'arresto da sei mesi a quattro anni o con l'ammenda fino ad euro 2 milioni.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia agro-ambientale.