Al comma 1, capoverso articolo 243, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. I dati di monitoraggio dovranno essere resi pubblici e facilmente accessibili alla cittadinanza, attraverso i mezzi già previsti all'interno della pubblica amministrazione, quali bacheche, siti web, pubbliche affissioni e eventuali altri mezzi idonei. I dati da pubblicare sono aggiornati periodicamente durante l’iter della bonifica.