stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.33. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
4.33.
inammissibile

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Il comma 1 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente:
  «1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali del volumi d'affari di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
   a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000,00 euro;
   b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000 euro;
   c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000,00 euro.»

ident. 4.21.