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Legislatura XVII

Proposta emendativa 37.03. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
37.03.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
  37-bis. 1. Nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, le Regioni, favoriscono l'insediamento di nuove imprese all'interno di aree industriali dismesse che sono individuate dalle stesse Regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in un apposito elenco pubblicato sul sito internet istituzionale di ciascuna Regione.
  2. Con l'obiettivo di favorire l'occupazione nelle aree di cui al comma 1, alle imprese che si insediano nelle suddette aree e procedono all'assunzione con contratti a tempo indeterminato, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:
   a) a decorrere dal 1o gennaio 2014, in via sperimentale per un quinquennio, ai soggetti neo assunti si applicano le aliquote dell'Irpef stabilite dal comma 1, dell'articoli, del testo unico di cui al decreto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, ridotte di:
    a) 15 punti percentuali, nel primo anno di assunzione;
    b) 12 punti percentuali, nel secondo anno di assunzione;
    c) 9 punti percentuali nel terzo anno di assunzione;
    d) 6 punti percentuali, nel quarto anno di assunzione;
    e) 3 punti percentuali, nel quinto anno di assunzione;
   b) la deduzione dell'importo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è elevata di duemila euro.

  3. Alle imprese che preliminarmente all'insediamento nelle aree di cui al comma 1, effettuano la bonifica dell'area dismessa, sono riconosciute, in alternativa alle misure di cui al comma 6-ter, le seguenti agevolazioni:
   a) a decorrere dal 1o gennaio 2014, in via sperimentale per un quinquennio, i soggetti neo assunti sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni;
   b) la sospensione, per il quinquennio successivo all'insediamento, del pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

  4. Ai lavoratori neoassunti dalle imprese di cui al presente articolo spetta per la durata di ventiquattro mesi la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, garantendo comunque al lavoratore l'ammontare contributivo dovuto.
  5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.