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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.66. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
32.66.

  Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:
  f) all'articolo 71 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Il comma 11 dell'articolo 71 è abrogato e sostituito dal seguente:
  «Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifica periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Le verifiche sono effettuate da soggetti pubblici o privati abilitati.
  I soggetti pubblici e privati abilitati devono possedere i seguenti requisiti: certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008, con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del soggetto ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione.
  I risultati delle ispezioni devono essere comunicati dagli organismi di ispezione al possessore delle attrezzature e rese disponibili, a richiesta, delle autorità di controllo.
  I soggetti abilitati sono inseriti nella banca dati di ACCREDIA, a cui possono accedere le imprese che ne richiedono le prestazioni.».
  b) Il comma 12 è soppresso.
  c) Il comma 13 è soppresso.