Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:
f) all'articolo 71 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 11 dell'articolo 71 è abrogato e sostituito dal seguente:
«Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifica periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Le verifiche sono effettuate da soggetti pubblici o privati abilitati.
I soggetti pubblici e privati abilitati devono possedere i seguenti requisiti: certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008, con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del soggetto ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione.
I risultati delle ispezioni devono essere comunicati dagli organismi di ispezione al possessore delle attrezzature e rese disponibili, a richiesta, delle autorità di controllo.
I soggetti abilitati sono inseriti nella banca dati di ACCREDIA, a cui possono accedere le imprese che ne richiedono le prestazioni.».
b) Il comma 12 è soppresso.
c) Il comma 13 è soppresso.