Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 sono liberati dal vincolo della pertinenzialità qualora, trascorsi tre anni dall'ultimazione dell'opera, rimangano invenduti.».