Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'indennizzo non è dovuto se il titolare del potere sostitutivo ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda e concluda il procedimento con un provvedimento espresso nel termine di cui al comma 9-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.