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Legislatura XVII

Proposta emendativa 26.021. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
26.021.
inammissibile

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Anticipazione).

  1. All'articolo 357 del decreto, del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 30, è aggiunto il seguente:
  «30-bis. In relazione all'articolo 140, in deroga a quanto previsto al comma 1 e fino al 31 dicembre 2014, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di una anticipazione contrattuale pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. L'anticipazione verrà corrisposta entro 10 giorni dalla consegna dei lavori previa presentazione di garanzia fideiussoria secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, da svincolarsi progressivamente ed automaticamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento lavori in originale o copia autentica attestanti l'avvenuta esecuzione».