Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di pubblicità).
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, secondo periodo, dell'articolo 66, dopo le parole: «Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati» sono inserite le seguenti: «non oltre due giorni lavorativi, sul sito informatico della stazione appaltante. Solo nel caso in cui la stazione appaltante non disponga di un proprio sito informatico, gli avvisi e i bandi sono pubblicati».
b) al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 122, dopo le parole: «Gli avvisi e i bandi sono, altresì pubblicati» sono inserite le seguenti: «non oltre due giorni lavorativi, sul sito informatico della stazione appaltante. Solo nel caso in cui la stazione appaltante non disponga di un proprio sito informatico, gli avvisi e i bandi sono pubblicati».