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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.4. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
23.4.
inammissibile

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 219, le parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3,» e le parole da: «all'articolo 3» fino a: «disposizioni amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «al decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146».
  2-ter. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) negli articoli in cui ricorrono le parole: «ufficio di iscrizione delle navi e delle imbarcazioni da diporto» e «ufficio di iscrizione», le stesse sono sostituite dalle parole: «Sportello telematico del diportista (STED)»; salvo ove diversamente specificato;
   b) al comma 3 dell'articolo 2, le parole: «all'autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona,» sono sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telematico del diportista (STED)»;
   c) il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente: «1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nei registri dell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).»;
   d) al comma 1 dell'articolo 20, le parole: «ad uno degli uffici detentori dei registri» sono sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telematico del diportista (STED)»;
   e) all'articolo 21:
    la rubrica «Trasferimento di iscrizione e cancellazione dai registri» è sostituita dalla seguente: «Cancellazione dai registri»;
    il comma 1 è abrogato;
   f) ai commi 1 e 2 dell'articolo 22, le parole: «dall'ufficio che detiene il relativo registro» sono sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello telematico del diportista (STED)»;
   g) al comma 2 dell'articolo 23, le parole: «e la sigla» sono soppresse;
   h) al comma 1 dell'articolo 24, le parole: «di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero» sono soppresse;
   i) all'articolo 25:
    al comma 1, le parole: «dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e» sono soppresse;
    al comma 3, le parole: «che deve essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo ufficio di iscrizione» sono soppresse;
   l) al comma 2 dell'articolo 31, le parole da: «Il capo del circondario marittimo» fino a «il capo del compartimento marittimo, nella cui giurisdizione l'impresa ha sede principale o secondaria, rilasciano» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia».
   b) al comma 221 è aggiunto infine il seguente capoverso: «A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 219, sono abrogate le norme contenute nel decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 ed ogni altra disposizione correlata incompatibili con l'istituzione ed il funzionamento del sistema di cui a comma 217.».

  2-quater. È abrogata altresì ogni altra disposizione incompatibile con l'istituzione ed il funzionamento del sistema di cui a comma 217 della legge n. 228 del 2012.