Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di autoveicoli).
1. Il comma 1, dell'articolo 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.