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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.9. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
22.9.
inammissibile

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di consentire la riduzione compensata del costo dei carburanti utilizzati dai veicoli e macchine industriali utilizzati esclusivamente all'interno dei siti portuali, sono stanziati a decorrere dal 2014, 20 milioni di euro, quale limite di spesa annuale. Le modalità applicative e la misura della suddetta agevolazione sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e trasporti e dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.