Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Nelle aree portuali e marino costiere poste in siti» aggiungere le seguenti:, dopo le parole «attività di bonifica» sono aggiunte le seguenti: «a condizione che dette operazioni non comportino l'escavazione del fondale, l'alterazione della flora e della fauna marina e che il materiale di scarto prodotto dal dragaggio non superi i 6.000 metri cubi».