Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «1 per cento» sono aggiunte le seguenti le parole: «per l'anno 2013; 2 per cento per l'anno 2014 e 3 per cento a decorrere dal 2015»;
b) le parole: «nel limite di 90 milioni di euro annui» sono soppresse.
Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) quanto a 60 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e a 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni.