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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.01. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
22.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
  Art. 22-bis. – (Misure per lo sviluppo degli interporti e delle piattaforme logistiche territoriali).

  1. L'individuazione di un nuovo interporto è subordinata alla sussistenza dei seguenti presupposti:
   a) disponibilità di un territorio privo di vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la fattibilità;
   b) collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione;
   c) collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;
   d) adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto ovvero un aeroporto;
   e) coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010.

  2. Il progetto di un nuovo interporto, nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve altresì prevedere:
   a) un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare o ricevere treni completi, conformemente a standard europei, in grado di operare con un numero non inferiore a dieci coppie di treni per settimana;
   b) un'area attrezzata di sosta per i veicoli industriali;
   c) un servizio doganale;
   d) un centro direzionale;
   e) un'area per i servizi destinati alle persone e una per i servizi destinati ai veicoli industriali;
   f) aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana;
   g) sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori;
   h) interconnessioni con piattaforme info-telematiche orientate alla gestione dei processi logistici e del trasporto di merci.

  3. Gli interporti già operativi e quelli in corso di realizzazione devono garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi i e 2 entro il quinto anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. La progettazione, la realizzazione e la gestione di un interporto devono rispondere a criteri di unitarietà tra le diverse funzioni previste e devono essere conformi ad adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di controllo nonché di risparmio energetico.
  5. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi rientrante tra le attività aventi natura commerciale.
  6. I soggetti che gestiscono interporti agiscono in regime di diritto privato. In ogni caso, l'utilizzo di risorse pubbliche è disciplinato dalle norme sulla contabilità di Stato e dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I predetti soggetti provvedono alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, nonché, compatibilmente con equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione, ai sensi del comma 3 del presente articolo.
  7. Entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, allo scopo di garantire l'ottimizzazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 8 del presente articolo, individua, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali.
  8. Ai fini del finanziamento dei progetti di cui al comma 7, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per gli anni successivi al 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  9. Nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di rifiuti e trasporto delle merci pericolose, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, al fine di favorire, anche attraverso la definizione di procedure semplificate, la diversificazione modale e la sicurezza dei trasporti nell'ambito delle piattaforme logistiche territoriali.
  10. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi, i progetti di cui al comma 7 costituiscono a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle amministrazioni locali nei cui ambiti territoriali sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali.
  11. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»