Al comma 9, sostituire il sesto periodo con il seguente: Ogni comune può presentare al massimo 3 progetti, la cui somma totale non superi 1.000.000 di euro. Il costo totale della somma dei 3 interventi può superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano già immediatamente disponibili e spendibili da parte del comune proponente.