Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2, l'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è destinato per il sostegno all'occupazione delle aree interne attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione del territorio per la prevenzione del dissesto idrogeologico e per l'attuazione della gestione forestale sostenibile, così come previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, «Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», e dall'articolo 1, punto V, delle «Linee guida di programmazione forestale», di cui al decreto 16 giugno 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ed alle previsioni del Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF).
2-ter. È, altresì, istituito una dotazione finanziaria aggiuntiva, a valere sul Fondo di cui al comma precedente, di 50 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare a finanziare progetti pilota innovativi quinquennali per la manutenzione ordinaria del territorio montano ed appenninico, classificato «boschivo ed a pascolo permanente (alpino, prealpino ed appenninico)», presentati da imprenditori agricoli per valorizzare il ruolo multifunzionale delle aziende agricole, operanti nel precitato territorio montano ed appenninico nazionale. Le risorse sono gestite dalla Presidenza del Consiglio, di concerto con il Ministero dell'Ambiente ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il riparto delle risorse tra le regioni si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio (INFC). Il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali predispone per le regioni un unico sistema di monitoraggio, valutazione e rendicontazione degli interventi. A partire dal 2015 l'individuazione delle risorse per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma, è rinviata a successiva norma del finanziamento ordinario da iscrivere nel bilancio dello Stato.