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Legislatura XVII

Proposta emendativa 84.62. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
84.62.

  Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:
   i) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
  5. La parte che documenti di aver sostenuto spese, anche per assistenza legale, per l'attivazione e/o la partecipazione ad un tentativo di conciliazione preventivo all'instaurazione del giudizio ha diritto di ottenere la condanna della parte soccombente nel futuro giudizio alla integrale rifusione delle spese suddette. Quanto dalla parte pagato a titolo di indennità di mediazione di cui al successivo articolo 17 comma 5-bis può, debitamente documentato al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, dalla stessa essere detratto dall'importo dovuto per il contributo unificato.