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Legislatura XVII

Proposta emendativa 84.205. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
84.205.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  
All'esito del primo incontro, se il procedimento relativo alle materie di cui al comma 1 dell'articolo 5 si concluda con un mancato accordo non è dovuta alcuna indennità di mediazione. Quando il procedimento si conclude con un accordo o, nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5, non si conclude con un accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 20.000 euro; di 200 euro per le liti di valore superiore.