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Legislatura XVII

Proposta emendativa 84.02. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
84.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
  Art. 84-bis. – (Applicazione dei giudici onorari e dei viceprocuratori onorari presso le Corti di appello). – 1. I giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari in servizio da almeno dieci anni dei quali il consiglio giudiziario, sulla base della relazione fornita dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica dell'ufficio giudiziario di appartenenza, accerti la particolare affidabilità e preparazione professionale nella materia civile o nella materia del lavoro, anche sulla base di documentate attività professionali e competenze maturate al di fuori dell'incarico giudiziario, possono essere applicati con funzioni di giudice ausiliario presso le corti d'appello, in sovrannumero rispetto a quelli stabiliti dall'articolo 63, comma 1, per il periodo di un anno, più volte rinnovabile, proseguendo contemporaneamente le funzioni di giudice onorario di tribunale o di viceprocuratore onorario. Per le funzioni svolte presso la corte d'Appello essi percepiscono esclusivamente un'indennità, da corrispondere ogni tre mesi, di settantacinque euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune parti. La predetta indennità non può superare, complessivamente, in ogni caso, la somma annua di quindicimila euro.
  2. I giudici onorari di tribunale incaricati delle funzioni di giudice ausiliario presso la corte d'appello non possono comporre il collegio nei procedimenti di cui essi stessi o altri giudici della sezione civile del tribunale alla quale appartengano abbiano emesso la sentenza di primo grado.
  3. Ai giudici onorari di tribunale e ai viceprocuratori onorari addetti alle funzioni di cui al comma 1 non si applica l'incompatibilità con il pregresso svolgimento della professione forense nel distretto della corte d'appello relativamente al quinquennio antecedente l'assunzione delle funzioni di giudice ausiliario presso la corte d'appello.