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Legislatura XVII

Proposta emendativa 84.01. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
84.01.
inammissibile

  Dopo il Capo VIII, aggiungere il seguente:

  Capo VIII-bis. – MISURE VOLTE AL RICONOSCIMENTO, ALL'EFFICIENZA ED ALL'EFFICACIA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA.
  Art. 84-bis. – (Riconoscimento del servizio prestato dai giudici onorari di tribunale e dai viceprocuratori onorari). – 1. I magistrati onorari che abbiano prestato servizio per non meno di un anno senza demerito e senza essere stati revocati per motivi disciplinari hanno la preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni il predetto servizio costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.
  2. I giudici onorari di tribunale, i viceprocuratori onorari e i giudici di pace sono equiparati ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che prestato servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea, ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici che prevedano tale requisito ai fini dell'accesso o ai fini della sopraelevazione dell'età minima richiesta per accedere al concorso.
  3. All'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 le parole «sei anni» sono sostituite dalle parole «diciotto mesi».
  4. I giudici onorari di tribunale, i viceprocuratori onorari e i giudici di pace che abbiano svolto per almeno sei anni le rispettive funzioni onorarie hanno la precedenza, nell'ordine determinato dalla maggiore anzianità di servizio, sugli altri candidati che concorrono alla nomina nelle predette funzioni giudiziarie, sia in caso di concorso alla nomina presso altra sede giudiziaria, sia in caso di concorso per il passaggio ad altra funzione onoraria.
  5. I giudici onorari di tribunale con almeno dieci anni di servizio nelle funzioni onorarie hanno la precedenza nella nomina a giudice ausiliario presso le corti d'appello. Ad essi il divieto di esercizio della professione forense nel distretto di corte d'appello non si applica per il periodo precedente alla nomina.