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Legislatura XVII

Proposta emendativa 82.17. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
82.17.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il decreto di cui al primo periodo, il tribunale può stabilire il termine non superiore a 20 giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 10 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma che sia determinata dal giudice.