Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente: Art. 73-bis. – (Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile ed amministrativa). – 1. Il comma 1 dell'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 50.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.».