Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis. – (Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile ed amministrativa).
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 25.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.».