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Legislatura XVII

Proposta emendativa 73.04. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
73.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
  Art. 73-bis. – (Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile ed amministrativa).

  1. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 25.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.».