Al comma 1, dopo il capoverso comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. I finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 2 alle imprese beneficiarie sono da queste restituite, in caso di delocazione degli impianti produttivi in un Paese straniero, se a questa consegue riduzione del personale dell'azienda in questione.
1-ter. Se l'erogazione dei contributi non è stata ancora liquidata agli eventi diritto, la procedura stessa è sospesa nel caso si verifichino le fattispecie previste al comma 1-bis.»