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Legislatura XVII

Proposta emendativa 69.8. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
69.8.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti di corte d'appello, le parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto le funzioni, se non decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico. Non possono in ogni caso rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto le funzioni di giudice ausiliario nei successivi gradi di giudizio.