Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente: «13-ter. I limiti previsti dal comma 13-bis non si applicano nel caso di assunzioni di personale risultato idoneo all'esito di procedure di valutazione comparativa per professori di I e II fascia, bandite prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge da università che riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento».