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Legislatura XVII

Proposta emendativa 58.31. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
58.31.
inammissibile

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono aggiunti i seguenti periodi:
  «All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20 della legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, i termini per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006. n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L'eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2102/2013 sciolgono la riserva all'atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l'iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito».