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Legislatura XVII

Proposta emendativa 58.15. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
58.15.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, introdotti dall'articolo 7, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.
  5-ter. Nelle università che provvedono alla cessazione dei servizi esternalizzati originariamente prodotti al proprio interno a qualsiasi titolo o attraverso convenzioni o contratti con le Fondazioni universitarie, a partire dall'anno 2013 fino all'anno 2016, il calcolo delle spese complessive di personale, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 2012, si ottiene sottraendo l'importo totale del risparmio ottenuto dalla cessazione del servizio esternalizzato.
  5-quater. All'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n 49 del 29 marzo 2012, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: f) spese sostenute per servizi esternalizzati originariamente prodotti al proprio interno.