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Legislatura XVII

Proposta emendativa 52.37. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
52.37.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) la seguente:
   g) dopo l'articolo 76 è inserito il seguente:
  «76-bis. Limiti alla pignorabilità ed all'espropriazione immobiliare. La casa di abitazione non di lusso e le relative pertinenze sono impignorabili per debiti verso le Pubbliche Amministrazioni.
  Le disposizioni del comma 1. non si applicano ai mutui e/o fideiussioni volontarie. Le disposizioni del comma i non si applicano, altresì, nei casi di sequestro e confisca posti in essere in applicazione delle norme contro criminalità organizzata.
  Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.»

  Conseguentemente, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h)
l'articolo 77 è sostituito dal seguente:
  «77. (Iscrizione di ipoteca) 1. Salvi i casi di cui all'articolo 76-bis, decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
  1-bis. Salvi i casi di cui all'articolo 76-bis, l'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a centomila euro.
  2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera la somma di 40.000 euro, ovvero il quaranta per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
  2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1».