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Legislatura XVII

Proposta emendativa 52.12. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
52.12.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: «otto», «dodici» e «euro 51.645,69» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dodici», «ventiquattro» e «euro 50.000,00».
  5. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia le parole «otto» e «dodici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dodici» e «ventiquattro».
  6. L'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 è sostituito dal seguente: 3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata non versata e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva.
  7. L'articolo 48, camma 3-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 è sostituito dal seguente: 3-bis. In caso di mancato pagamento anche di uno sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata non versata e degli interessi legali. L iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva.
  8. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 le parole: «sei» «cinquemila» e «venti» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dodici» «cinquantamila» e «ventiquattro».
  9. All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 le parole: «al tasso del 3,5 per cento annuo» sono sostituite dalle seguenti: «al saggio legale».
  10. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 dopo il comma 2 è inserito il seguente: -bis, Il pagamento rateale previsto nell'articolo 8, comma 2, si applica anche in caso di omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta a fronte del quale non può essere formulata istanza di accertamento con adesione, sempreché il contribuente paghi la prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso.
  11. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo la parola: «accessorie», è inserito il seguente periodo: «Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche rotealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di ventiquattro rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 2. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione».
  12. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo la parola «ricorso», è inserito il seguente periodo: «Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di ventiquattro rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00. L'importo della prima rata è versato entro il termine di proposizione del ricorso. Sull'importo delle rate successive sano dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione».
  13. I commi a) e b) si applicano anche alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali il contribuente non sia già decaduto dal diritto alla dilazione del pagamento delle somme dovute, i contribuenti che siano interessati al prolungamento della rateazione indicano all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificato, il numero di rate prescelto, nei limiti previsti dagli articoli 1 e 2. L'invio della comunicazione sospende l'obbligo di pagamento delle rate ancora dovute. L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate invia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, il nuovo piano di roteazione entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e fissa la data del pagamento della prima rata in un termine non inferiore a quindici giorni dalla ricezione della stessa da parte del contribuente.