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Legislatura XVII

Proposta emendativa 52.07. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
52.07.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

  Art. 52-bis. – (Disposizioni in materia di impignorabilità). – 1. Ad eccezione delle ipotesi di ipoteca volontaria di cui agli articoli 2821 e ss, della Sezione IV, del Libro Sesto, del Codice Civile, è disposta l'impignorabilità dell'unico immobile di proprietà del debitore adibito ad uso abitativo, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9.
  2. Ad eccezione delle ipotesi di ipoteca volontaria di cui agli articoli 2821 e ss, della Sezione IV, del Libro Sesto, del Codice Civile, è disposta l'impignorabilità dell'immobile di proprietà del debitore adibito ad uso abitativo nel quale il debitore vi risiede anagraficamente, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9.