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Legislatura XVII

Proposta emendativa 52.04. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
52.04.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
  Art. 52-bis. – (Interventi in materia di riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali). – 1. Al fine di fronteggiare le gravi difficoltà legate alla crisi economica e finanziaria e di sostenere la ripresa del sistema produttivo, i contributi e i premi previdenziali e assicurativi relativi a periodi contributivi maturati alla data del 31 dicembre 2012 possono essere regolarizzati, previa domanda da presentare agli enti previdenziali esclusivamente in via telematica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, attraverso il versamento, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2013, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi, nonché dell'importo dovuto per sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a) e b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ridotte nella misura del 50 per cento.
  2. Il versamento delle somme di cui al comma 1 può essere effettuato anche in forma rateale, nel numero massimo di 36 rate mensili, con applicazione di un tasso di dilazione pari alla misura degli interessi legali. L'integrale pagamento di quanto dovuto estingue le violazioni civili, amministrative e penali connesse alle violazioni previdenziali e assicurative accertate, con esclusione delle eventuali spese legali e degli aggi di riscossione e delle spese esecutive connesse alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione dei reati di cui al presente comma.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contribuenti i cui crediti per contributi o premi sono stati inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. A tali fini, i contribuenti che abbiano già provveduto a versare ai concessionari i contributi o i premi senza pagamento di somme aggiuntive o vi provvedono entro il 31 dicembre 2013, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria mediante la corresponsione ai concessionari medesimi, entro la stessa data, delle somme aggiuntive determinate in sostituzione di quelle iscritte al ruolo nonché dell'aggio esattoriale e delle spese esecutive di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. I concessionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori i dati relativi ai versamenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione, secondo le modalità che saranno fissate dagli enti stessi. L'integrale pagamento di quanto dovuto comporta la definizione dell'obbligazione contributiva che ha formato oggetto del procedimento con preclusione di ulteriori ricorsi giudiziari o amministrativi da parte del debitore, e di ulteriori accertamenti ispettivi relativi alla violazione contestata.
  4. Il mancato pagamento di due rate comporta la decadenza dei benefici di cui ai commi precedenti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contributi e premi assicurativi che sono stati dichiarati aiuti di stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato della Comunità Europea nonché ai crediti oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.