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Legislatura XVII

Proposta emendativa 51.04. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
51.04.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

  Art. 51.1. – (Assistenza fiscale nel caso di assenza del sostituto d'imposta di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) – 1. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è aggiunto il seguente:
  Art. 37-bis. – (Assistenza fiscale nel caso di assenza del sostituto d'imposta). – 1. Tutti i soggetti titolari dei redditi di cui all'articolo 49, commi 1 e 2 lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e che non possono avvalersi di un sostituto d'imposta, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, ad esclusione della dichiarazione in forma congiunta, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, anche in assenza del sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
  2. Se dalle dichiarazioni di cui al comma precedente emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale effettua il versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il versamento con le modalità indicate dall'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Nei confronti dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del precedente comma 1, i rimborsi sono eseguiti dal l'amministrazione finanziaria sulla base del risultato finale delle dichiarazioni con procedura accelerata.
  4. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità applicative delle disposizioni recate dal presente articolo.